{"id":14248,"date":"2024-02-25T22:08:03","date_gmt":"2024-02-25T21:08:03","guid":{"rendered":"https:\/\/impronte.eu\/news\/?p=14248"},"modified":"2024-02-25T22:10:06","modified_gmt":"2024-02-25T21:10:06","slug":"sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova-una-lettura-a-quasi-dieci-anni-dalla-legge-67-2014","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/impronte.eu\/news\/sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova-una-lettura-a-quasi-dieci-anni-dalla-legge-67-2014\/","title":{"rendered":"Sospensione del procedimento con messa alla prova: una lettura a quasi dieci anni dalla legge 67\/2014"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>a cura di Antonella Di Spena<\/strong>, <em>Direttore Ufficio III della Direzione generale per l\u2019esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunit\u00e0.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono passati quasi dieci anni dall\u2019entrata in vigore della legge n. 67, del 28 aprile 2014, recante: \u201cDeleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili\u201d, primo importante tassello di una nuova concezione della giustizia, volta all\u2019individuazione di una giusta proporzione della sanzione penale in relazione al bene violato, alla gravit\u00e0 del comportamento e alla pericolosit\u00e0 sociale del soggetto.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per ovviare alla drammaticit\u00e0 del sovraffollamento carcerario, la prima parte della legge delega il Governo ad emanare uno o pi\u00f9 decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene detentive non carcerarie, al fine di conferire effettivit\u00e0 al principio del minor sacrificio possibile della libert\u00e0 personale e attuando il principio secondo il quale la detenzione in carcere deve essere considerata come una <em>extrema ratio<\/em>, limitata ai delitti gravi e alla quale ricorrere quando altre sanzioni risultino inefficaci, garantendo, comunque le esigenze di sicurezza sociale. Il legislatore ha favorito l\u2019avvio di una concezione pi\u00f9 avanzata della pena, in grado di garantire il principio costituzionale della sua finalit\u00e0 rieducativa, senza mai perdere di vista le valenze retributive e preventive che la pena deve sempre e comunque mantenere, e, contestualmente, ha rafforzato il ricorso alle misure di comunit\u00e0, nella consapevolezza che il reinserimento nella collettivit\u00e0 di un condannato, attraverso il suo recupero, oltre ad essere una questione umanitaria, riveste un significato di prevenzione generale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Accanto all\u2019esigenza di trovare soluzioni deflattive per gli istituti penitenziari, vi \u00e8 anche quella sollecitata dai documenti provenienti dall\u2019Unione europea<sup data-fn=\"b4e87616-0fbb-4441-9d12-b3112b0613b8\" class=\"fn\"><a href=\"#b4e87616-0fbb-4441-9d12-b3112b0613b8\" id=\"b4e87616-0fbb-4441-9d12-b3112b0613b8-link\">1<\/a><\/sup> di individuare istituti alternativi al processo penale. A tale esigenza risponde la seconda parte della legge, che introduce nel nostro ordinamento la sospensione del procedimento con messa alla prova<sup data-fn=\"414cf835-d194-444d-bbd1-66f69e18647d\" class=\"fn\"><a href=\"#414cf835-d194-444d-bbd1-66f69e18647d\" id=\"414cf835-d194-444d-bbd1-66f69e18647d-link\">2<\/a><\/sup>, che costituisce istituto di diritto sostanziale, inserito nel contesto del procedimento di cognizione penale, quale strumento, utilizzabile una sola volta, per evitare la celebrazione di giudizio che possa ineluttabilmente portare alla condanna. Lungi dall\u2019essere un istituto clemenziale, permette ai giudici di concentrarsi sui delitti che creano maggiore allarme sociale. Risponde quindi ad una finalit\u00e0 deflattiva per gli uffici giudiziari, realizzata sia attraverso un percorso che contempera due opposte esigenze (quella impositiva di obblighi e prescrizioni e quella specialpreventiva e risarcitoria) sia prevedendo espressamente che il termine di prescrizione resti sospeso nel corso dello svolgimento della misura, al fine di eludere richieste pretestuose o con intenti dilatori.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019istituto della messa alla prova dei maggiorenni, che risponde ad una logica di mitezza e umanit\u00e0 del sistema penale, pur costituendo l\u2019estensione di uno strumento gi\u00e0 da diversi anni sperimentato nel rito penale minorile<sup data-fn=\"54478f6e-80b5-48ab-a3fd-4daac0161d4c\" class=\"fn\"><a href=\"#54478f6e-80b5-48ab-a3fd-4daac0161d4c\" id=\"54478f6e-80b5-48ab-a3fd-4daac0161d4c-link\">3<\/a><\/sup>, presenta sostanziali differenze qualitative e quantitative sia nella progettualit\u00e0 globale, sia riguardo alla tipologia delle prestazioni. Esso mira ad adeguarsi alle esigenze tipiche del rito ordinario, in modo da coniugare le finalit\u00e0 risocializzanti con quelle preventive. Realizza una rinuncia alla potest\u00e0 punitiva dello Stato, condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata ed assistita. Consiste, quindi, in una forma di <em>probation<\/em> giudiziale che tende ad avvicinarsi ai pi\u00f9 avanzati sistemi penali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima di delineare pi\u00f9 dettagliatamente le novit\u00e0 introdotte dalla messa alla prova per i maggiorenni, al fine di comprenderne meglio la portata, si rende necessario, seppur brevemente, ripercorrere l\u2019evoluzione storica del <em>probation<\/em>, che, in altri paesi, vanta una lunga tradizione. In Europa, \u00e8 introdotto nel sistema penale inglese con il <em>Probation Offenders Act<\/em> del 1907, ma la prima forma di messa alla prova la ritroviamo oltreoceano con John Augustus, un facoltoso calzolaio di Boston, che, nel 1841, assistendo ad un\u2019udienza nei confronti di un accusato di ubriachezza molesta, si offr\u00ec di pagargli la cauzione e chiese al giudice che gli venisse affidato<sup data-fn=\"e50c2899-b208-4537-b23a-bc9a5a364555\" class=\"fn\"><a href=\"#e50c2899-b208-4537-b23a-bc9a5a364555\" id=\"e50c2899-b208-4537-b23a-bc9a5a364555-link\">4<\/a><\/sup>. Dopo un certo periodo, quando il processo riprese, il giudice vide che quella stessa persona aveva smesso di bere e trovato un lavoro. Impressionato dal grande cambiamento, lo condann\u00f2 al pagamento simbolico di un centesimo e lo rilasci\u00f2. Successivamente altre persone, soprattutto in giovane et\u00e0 ed in difficolt\u00e0 economiche, furono prese in carico da John Augustus, che provvedeva puntualmente ad informare il giudice in merito ai loro progressi. Gli sforzi effettuati ebbero successo e le sue azioni diedero vita ad un\u2019associazione, la <em>Washington Total Abstinence Society<\/em>. Nel 1878 fu emanata la prima legge in materia: il <em>Massachusset Probation Act.&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche in Italia fin dall\u2019inizio, il<em> probation<\/em> ha visto un importante coinvolgimento di volontari ed organizzazioni cristiane, ma il suo sviluppo \u00e8 associato alle iniziative del legislatore volte ad ovviare al sovraffollamento carcerario. Ci\u00f2 \u00e8 avvenuto con il cosiddetto &#8220;<em>probation<\/em> penitenziario&#8221;, unico sistema di <em>probation<\/em> riservato ai maggiorenni sottoposti a provvedimento penale fino a dieci anni fa. Esso interviene nella fase di esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato e si concretizza con una misura alternativa alla detenzione, ma \u00e8 solo con la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u2019imputato, introdotta nell\u2019ordinamento penale con la legge 28 aprile 2014 n.67, che si \u00e8 ulteriormente ampliata l\u2019area del <em>probation <\/em>e l\u2019Italia si \u00e8 avvicinata agli standard europei.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019essenza dell\u2019istituto della messa alla prova \u00e8 costituita dal suo carattere di strumento di composizione preventiva e pre-giudiziale del conflitto penale, insorto con la formulazione dell\u2019accusa nei confronti dell\u2019imputato o con l\u2019inizio dell\u2019indagine da parte del pubblico ministero. Il consenso dell\u2019interessato risulta avere una funzione condizionante l\u2019intera dinamica dell\u2019istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Infatti, deve essere richiesta dall\u2019indagato o dall\u2019imputato, la cui volont\u00e0 deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro i termini perentori espressamente indicati dalla norma e, in caso di ammissione, anche le stesse prescrizioni trattamentali sono modificabili dal giudice solo con il consenso dell\u2019imputato.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019istituto in esame, dal punto di vista afflittivo, \u00e8 caratterizzato dal lavoro di pubblica utilit\u00e0, alla cui prestazione va subordinata la concessione stessa del beneficio. Il lavoro di pubblica utilit\u00e0 costituisce l\u2019imprescindibile prescrizione di un\u2019ordinanza che non \u00e8 volta n\u00e9 ad accertare eventuali responsabilit\u00e0, n\u00e9 ad applicare alcuna pena. In considerazione di ci\u00f2, si pu\u00f2 comprendere meglio l\u2019importanza del ruolo attribuito al consenso: da un lato, serve ad evitare problemi di compatibilit\u00e0 in ordine al divieto di lavoro forzato, previsto dall\u2019art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo e, dall\u2019altro, a giustificare un trattamento sanzionatorio, seppur a contenuto afflittivo attenuato, in assenza di una sentenza di condanna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sospensione del procedimento con messa alla prova trova applicazione nei casi individuati dall\u2019art. 168<em> bis <\/em>del codice penale, tenuto conto di alcuni limiti oggettivi e soggettivi dati dalla gravit\u00e0 del reato (\u00e8 ammesso solo nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonch\u00e9 per i delitti indicati dal comma 2 dell\u2019art. 550 del codice di procedura penale<sup data-fn=\"f6203dd6-4a52-4efa-bb21-e9796a646e7e\" class=\"fn\"><a href=\"#f6203dd6-4a52-4efa-bb21-e9796a646e7e\" id=\"f6203dd6-4a52-4efa-bb21-e9796a646e7e-link\">5<\/a><\/sup>), dal fatto che non sia stato gi\u00e0 concesso e che il richiedente non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. La decisione che il giudice \u00e8 chiamato ad assumere \u00e8 comunque frutto di un\u2019attenta valutazione che, oltre all\u2019assenza dei limiti precedentemente richiamati, deve tener conto del fatto che il richiedente sia in grado di astenersi dal commettere ulteriori reati nonch\u00e9 dell\u2019idoneit\u00e0 del programma di trattamento, che dovr\u00e0 garantire l\u2019organicit\u00e0 dei contenuti, la chiarezza degli impegni e la congruit\u00e0 degli obiettivi, elaborato dall\u2019ufficio di esecuzione penale esterna, articolazione territoriale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunit\u00e0, d\u2019intesa con il richiedente. Dalla formulazione e dai contenuti di detto programma, congiuntamente ad eventuali altre informazioni (acquisibili attraverso gli organi di polizia o altri enti pubblici) il giudice trae gli elementi per valutare la personalit\u00e0 dell\u2019imputato, la sua estrazione sociale, il contesto familiare e la propensione a delinquere e pu\u00f2 decidere se ammetterlo alla prova \u201csentite le parti, nonch\u00e9 la persona offesa\u201d. Considerata l\u2019ampiezza dei benefici cui potrebbe aspirare il soggetto che ha richiesto la misura, ogni atteggiamento lassista \u00e8 da ritenere inaccettabile. Cos\u00ec come inaccettabile \u00e8 la formulazione di un programma di trattamento che non tenga in debito conto le negative ricadute sulla collettivit\u00e0 che ci\u00f2 comporterebbe. Con la sospensione del procedimento, infatti, l&#8217;imputato viene affidato, con ordinanza, all&#8217;Ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento del programma di trattamento ritenuto idoneo dal giudice e, al fine di<strong> <\/strong>evitare che l\u2019istituto si trasformi in una sorta di gratuita impunit\u00e0 per l\u2019imputato, durante il periodo di prova, \u00e8 sospeso il corso della prescrizione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il giudice fissa i tempi, le modalit\u00e0, i termini della messa alla prova, ma le prescrizioni, le attivit\u00e0 e le condotte devono essere indicate accuratamente nel programma di trattamento, disciplinato dall\u2019art. 464 <em>bis <\/em>del codice di procedura penale. Detto programma si sostanzia in:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Modalit\u00e0 di reinserimento sociale, che coinvolgono l\u2019imputato e, se possibile e necessario, anche la sua famiglia;<\/li>\n\n\n\n<li>Prescrizioni comportamentali (inerenti alla dimora, alla libert\u00e0 di movimento, al divieto di frequentare determinati luoghi), il lavoro di pubblica utilit\u00e0 e altri impegni specifici (tra i quali le condotte riparatorie, restitutorie e risarcitorie, il volontariato);<\/li>\n\n\n\n<li>Condotte di mediazione con la persona offesa.&nbsp;&nbsp;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come emerge chiaramente dal dettato normativo, un ruolo fondamentale nella messa alla prova \u00e8 rivestito dall\u2019ufficio di esecuzione penale esterna, cui il legislatore ha attribuito, in via esclusiva, specifici compiti, rendendolo l\u2019ente fulcro per l\u2019istituto in questione. \u00c8 tale ufficio che predispone, elabora ed attua il programma di trattamento, che informa il giudice in merito all\u2019andamento della misura e, al termine della stessa, redige la relazione conclusiva, in esito alla quale il giudice valuter\u00e0 se l\u2019esito della messa alla prova dell\u2019imputato sia stato o meno positivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019efficacia dell\u2019istituto \u00e8, quindi, strettamente connessa al corretto e serio adempimento dei contenuti del programma di trattamento, infatti, decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, tenuto conto del comportamento dell&#8217;imputato, qualora riterr\u00e0 che la prova abbia avuto esito positivo, dichiarer\u00e0, con sentenza, estinto il reato. Invece, nel caso di esito negativo della prova, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilit\u00e0, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, il giudice, con ordinanza, dispone la revoca della misura e la ripresa del procedimento. In questo caso, dalla pena da eseguire in caso di condanna, si detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita, che va calcolato secondo precisi parametri.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come detto precedentemente, elemento imprescindibile del programma di trattamento e che costituisce il nocciolo sanzionatorio con componente afflittiva della misura \u00e8 lo svolgimento del lavoro di pubblica utilit\u00e0. Si tratta di un tipo di attivit\u00e0 lavorativa che presenta le seguenti caratteristiche:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>deve essere una prestazione non retribuita;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>va determinata tenendo conto delle specifiche professionalit\u00e0 e attitudini lavorative dell\u2019imputato;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>deve avere una durata minima di 10 giorni anche non continuativi;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>\u00e8 una prestazione da svolgere in favore della collettivit\u00e0 presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, presso le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>la durata giornaliera non pu\u00f2 superare le 8 ore;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>deve essere svolta con modalit\u00e0 tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell\u2019imputato.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel corso degli ultimi anni si \u00e8 assistito ad una progressiva affermazione dell\u2019istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il cui ambito di applicabilit\u00e0, con la recente riforma Cartabia, \u00e8 stato ampliato e comporta l\u2019organizzazione di procedure pi\u00f9 snelle, di risposte pi\u00f9 immediate e, soprattutto, di programmi pi\u00f9 ricchi da proporre agli imputati che prestino il proprio consenso alla misura. Fluide permangono le attivit\u00e0 attuate dalla sede centrale, di direzione, verifica, coordinamento e supporto delle strutture periferiche in merito alla materia alla messa prova, anche grazie all\u2019istituzione di un canale comunicativo, semplificato ed immediato, denominato \u201cOsservatorio MAP\u201d, al quale gli uffici possono richiedere informazioni e porre quesiti<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al fine di favorire il consolidamento di un modello di giustizia di comunit\u00e0 di stampo europeo, gli uffici di esecuzione penale esterna, ente fulcro su cui ruota l\u2019istituto, curano l\u2019ampliamento e l\u2019ulteriore diversificazione dei processi di reinserimento nei quali coinvolgere gli imputati. Sono stati indirizzati per favorire l\u2019implementazione e il consolidamento delle connessioni esistenti tra gli stessi,<em> <\/em>la magistratura ordinaria, l\u2019avvocatura e il complesso di agenzie pubbliche e private nonch\u00e9 del volontariato presenti nelle comunit\u00e0. Tali sinergie, hanno infatti permesso il superamento di alcune iniziali criticit\u00e0 e il miglioramento della qualit\u00e0 degli interventi previsti per far fronte alle sempre pi\u00f9 numerose richieste di messa alla prova.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al fine di potenziare le possibilit\u00e0 di accesso alla messa alla prova e renderne effettiva l\u2019applicabilit\u00e0, in continuit\u00e0 con quanto realizzato negli anni scorsi, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunit\u00e0 ha proseguito l\u2019importante attivit\u00e0 di impulso e coordinamento degli uffici territoriali per la stipula e\/o l\u2019aggiornamento degli accordi operativi con i Tribunali ordinari, volti ad assicurare una rapida, omogenea e corretta applicazione dell\u2019istituto della messa alla prova, attraverso lo snellimento delle procedure inerenti sia la fase istruttoria che quella di esecuzione, l\u2019ottimizzazione dei tempi e delle risorse a disposizione e l\u2019attribuzione di maggiori e pi\u00f9 qualificati contenuti ai programmi individualizzati di trattamento. In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, ad oggi, su 85 uffici territoriali<sup data-fn=\"d4a67a1b-66af-4d97-b0a6-b942ee2276b7\" class=\"fn\"><a href=\"#d4a67a1b-66af-4d97-b0a6-b942ee2276b7\" id=\"d4a67a1b-66af-4d97-b0a6-b942ee2276b7-link\">6<\/a><\/sup> , risultano siglati n. <strong>139<\/strong><sup data-fn=\"c30867d3-11c8-4467-a097-ffac308f3a8c\" class=\"fn\"><a href=\"#c30867d3-11c8-4467-a097-ffac308f3a8c\" id=\"c30867d3-11c8-4467-a097-ffac308f3a8c-link\">7<\/a><\/sup> protocolli di intesa con la Magistratura ordinaria<sup data-fn=\"3bdc384c-5762-4842-8114-dddbc731c14c\" class=\"fn\"><a href=\"#3bdc384c-5762-4842-8114-dddbc731c14c\" id=\"3bdc384c-5762-4842-8114-dddbc731c14c-link\">8<\/a><\/sup>. Tra le iniziative di maggiore interesse, a cui si sta dando la pi\u00f9 ampia diffusione sull\u2019intero territorio nazionale, si rileva anche la costituzione di osservatori permanenti presso i Tribunali ordinari (ad oggi se ne contano <strong>21), <\/strong>che garantiscono il regolare e costante monitoraggio quantitativo e qualitativo dei protocolli d\u2019intesa, e pertanto consentono di integrare e\/o modificare <em>in itinere<\/em> gli accordi, valorizzando le pi\u00f9 recenti buone prassi, emerse grazie all\u2019esperienza concreta maturata nel tempo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Altrettanto intensa \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 di promozione effettuata relativamente alla diffusione di presidi di prossimit\u00e0, presso i tribunali ordinari, sia nelle citt\u00e0 metropolitane, sia nei circondari in cui non insiste un ufficio di esecuzione penale esterna. Tale attivit\u00e0, largamente promossa in una logica di prossimit\u00e0 al cittadino e inizialmente volta a facilitare l\u2019accesso all\u2019istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e, di conseguenza, al potenziamento del ricorso alla misura, successivamente ha favorito anche il maggior ricorso a tutti provvedimenti della magistratura della cognizione. Sull\u2019intero territorio nazionale sono attivi ad oggi <strong>50<\/strong> presidi di prossimit\u00e0 che, attraverso funzionari di ruolo degli UEPE, eventualmente affiancati da esperti ex art. 80 O.P. e da volontari, svolgono prevalentemente attivit\u00e0 di orientamento, informazione e consulenza, ricevono le richieste di programma di trattamento ed effettuano colloqui tecnico-professionali con gli indagati\/imputati, i loro procuratori speciali e gli enti che intendono stipulare convenzioni per i lavori di pubblica utilit\u00e0 con i tribunali ordinari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Il grafico sottostante<\/em><em> evidenzia l\u2019incremento significativo e costante del ricorso all\u2019istituto della messa alla prova dal 2014 al 2022.<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh7-us.googleusercontent.com\/OgRgRx5lWq6IH_vIldbz5j7LatXDzoG-ks5jqr1-vdpGXJb-sBDIpgP7XhnavK4ecui7nqrHEj2zkb_DxcR5YgOtm4ItCmurL-baEqMawLT_OWBaX8pop2NWy8BfB5lNGcLl9EbA520hsC1BjS5BYQ\" alt=\"Immagine che contiene testo, schermata, linea, Carattere\n\nDescrizione generata automaticamente\"\/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Nel corso del 2022, gli incarichi sopravvenuti, per quanto concerne l\u2019istituto della messa alla prova, sono stati 28.777 e nel 2023 sono stati 31.934, con un incremento pari a quasi l\u201911%. U<\/em>n importante risultato a cui l\u2019Amministrazione centrale ha contribuito fornendo supporto costante, tanto agli Uffici di esecuzione penale esterna quanto alle agenzie pubbliche e private del territorio disponibili nell\u2019offerta di opportunit\u00e0 per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I dati statistici<sup data-fn=\"2fac9384-86ea-4eb6-ac74-9e27ed9493e8\" class=\"fn\"><a href=\"#2fac9384-86ea-4eb6-ac74-9e27ed9493e8\" id=\"2fac9384-86ea-4eb6-ac74-9e27ed9493e8-link\">9<\/a><\/sup> riferiti alla data del 15 febbraio 2024, evidenziano l\u2019attuale incidenza dell\u2019istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova sull\u2019area penale esterna: a tale data, su un totale di 135.365 persone in carico agli uffici di esecuzione penale esterna, si registrano <em>26.583<\/em> persone in carico per la fase esecutiva della messa alla prova e 22.876 quelle per le quali \u00e8 necessario curare la fase istruttoria. Nell\u2019anno in corso, fino al 15 febbraio, invece, i soggetti per i quali le articolazioni territoriali hanno svolto attivit\u00e0 inerenti alla messa alla prova sono complessivamente 59.393.&nbsp; Si tratta di un numero elevato di procedimenti per gli uffici di esecuzione penale esterna, gi\u00e0 da tempo in grave sofferenza, per i quali, oltre all\u2019evoluzione dell\u2019attuale approccio metodologico, organizzativo e procedurale, si rendono necessari maggiori investimenti perch\u00e9 solo un adeguato numero di professionisti potr\u00e0 realizzare nei tempi stretti dettati dalla normativa in vigore una pi\u00f9 efficace risocializzazione \u201csul campo\u201d in grado di sostituire del tutto il processo e la sanzione per il reato commesso, favorendo l\u2019assunzione e la piena adesione ad un \u201cimpegno responsabile\u201d nei probandi. \u00c8 proprio sul concetto di responsabilit\u00e0 che, infatti, si costruisce il progetto da promuovere nei percorsi di messa alla prova, soprattutto con gli imputati giovani che, seppur maggiorenni, non hanno ancora completato il loro processo di maturazione. Percorsi da realizzare favorendo l\u2019adesione ai valori fondanti il nostro ordinamento e tenendo ben presenti quelli che la Costituzione definisce \u201cprincipi fondamentali\u201d. In questa sede, ne ricorderemo solo due: l\u2019adempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0, richiamati nell\u2019Art. 2, e il dovere di svolgere un\u2019attivit\u00e0 che concorra al progresso materiale o spirituale della societ\u00e0, previsto dall\u2019Art.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Accanto a tali auspicabili investimenti, una maggiore efficacia del <em>probation<\/em> sar\u00e0 possibile grazie all\u2019evoluzione culturale di cui sapr\u00e0 rendersi portatrice la stessa comunit\u00e0 laddove sar\u00e0 in grado di costruire una rete integrata di servizi atta a garantire seriet\u00e0, affidabilit\u00e0 e consistenza delle attivit\u00e0 che \u00e8 chiamato a svolgere chi \u00e8 ammesso alla prova (lavori di pubblica utilit\u00e0, attivit\u00e0 di volontariato, di mediazione penale, risarcimento del danno), nonch\u00e9 a fornire una fattiva collaborazione ed un supporto adeguato agli uffici di esecuzione penale esterna e, quindi, contribuire a favorire l\u2019aumento della percezione di sicurezza nella collettivit\u00e0. In mancanza delle necessarie sinergie e delle dovute garanzie, potrebbero presentarsi intollerabili disuguaglianze. Anche la messa alla prova potrebbe costituire un ulteriore privilegio per soggetti socialmente forti e che hanno la fortuna di vivere in zone pi\u00f9 ricche e dotate di un miglior sistema di welfare, mentre ai meno fortunati (emarginati o stranieri) continuerebbe ad applicarsi il \u201cclassico\u201d sistema delle reazioni alla devianza, sovvertendo completamente quelle che sono state le condizioni che hanno favorito, all\u2019inizio del \u2018900, la nascita del <em>probation<\/em> in Inghilterra, scaturito proprio dalla \u201cmessa a sistema\u201d, del servizio offerto dalle molte associazioni di volontariato di ispirazione cristiana che, motivate dai valori della carit\u00e0 e della misericordia, si preoccupavano di controllare e di favorire il reinserimento sociale dei soggetti devianti pi\u00f9 difficili, pi\u00f9 problematici e, frequentemente, appartenenti alle classi sociali pi\u00f9 marginalizzate e povere, ammessi a sanzioni diverse dalla detenzione e che solo&nbsp; successivamente, \u00e8 stato progressivamente sostituito in tutta Europa da professionisti ed organizzazioni statali<sup data-fn=\"3e5a7fa2-dfb4-4fef-8097-c501033480ee\" class=\"fn\"><a href=\"#3e5a7fa2-dfb4-4fef-8097-c501033480ee\" id=\"3e5a7fa2-dfb4-4fef-8097-c501033480ee-link\">10<\/a><\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al fine di ampliare il ventaglio di offerte di lavori di pubblica utilit\u00e0, che sia in grado di rispondere all\u2019esigenza di assicurare anche una funzione riparativa oltre che restitutiva all\u2019istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, mediante specifiche attivit\u00e0 non retribuite di risarcimento del <em>vulnus<\/em> che l\u2019illecito ha provocato alla collettivit\u00e0, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunit\u00e0 supporta le articolazioni territoriali promuovendo una nuova fase di intese e accordi nazionali pi\u00f9 specificamente centrati sulla gestione della messa alla prova e lo svolgimento di attivit\u00e0 di lavori di pubblica utilit\u00e0, tesi ad assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale adeguate e diversificate opportunit\u00e0 di attivit\u00e0 non retribuita in favore della collettivit\u00e0 attraverso la sottoscrizione di accordi nazionali con enti affidabili e in grado di assicurare adeguati standard organizzativi e, dall\u2019altro, favorendo la stipula di nuove convenzioni locali. Ad oggi, dal monitoraggio effettuato dalla Direzione generale per l\u2019esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunit\u00e0, risultano attive sul territorio nazionale 10.436 convenzioni locali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Contestualmente, si sta procedendo ad una progressiva diversificazione e qualificazione delle attivit\u00e0 di pubblica utilit\u00e0 offerte dagli enti, attraverso il coinvolgimento sempre maggiore di enti dalla consolidata <em>mission<\/em> sociale e con adeguati standard organizzativi, i quali, oltre che a favorire lo svolgimento del lavoro di pubblica utilit\u00e0, collaboreranno con gli uffici di esecuzione penale esterna nella realizzazione di percorsi di responsabilizzazione e formazione, che garantiranno la predisposizione di programmi di trattamento pi\u00f9 ricchi e personalizzati, indispensabili per soddisfare le finalit\u00e0 specialpreventive dell\u2019istituto. Ad oggi, sono stati stipulati, a livello centrale, 29 accordi nazionali con enti in grado di offrire servizi e lo svolgimento di attivit\u00e0 dal forte \u201cimpatto sociale\u201d. Tra questi, 13 Convenzioni nazionali, che, alla data del 31 gennaio 2024, rendono disponibili presso le strutture degli enti coinvolti 2.483 posti per il lavoro di pubblica utilit\u00e0 ai fini della messa alla prova e 16 Protocolli d\u2019intesa, volti a favorire la stipula di convenzioni locali con i Presidenti dei Tribunali ordinari, all\u2019uopo delegati dal Ministro della giustizia.&nbsp;<\/p>\n\n\n<ol class=\"wp-block-footnotes\"><li id=\"b4e87616-0fbb-4441-9d12-b3112b0613b8\">In particolare, si vedano la direttiva 2012\/29\/UE, la raccomandazione 99\/19 e la risoluzione 99\/26. <a href=\"#b4e87616-0fbb-4441-9d12-b3112b0613b8-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 1\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"414cf835-d194-444d-bbd1-66f69e18647d\">La legge 28 aprile 2014, n. 67 introduce modifiche al codice penale, con la previsione del nuovo istituto agli artt. 168<em>bis<\/em>, 168<em>ter<\/em> e 168<em>quater;<\/em> al codice di procedura penale, con l\u2019introduzione degli artt. 464<em>bis<\/em> e seguenti che regolano le attivit\u00e0 di istruzione del procedimento e del processo, nonch\u00e9 l\u2019art. 567<em>bis<\/em> che indica le modalit\u00e0 di valutazione del periodo di prova; alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; al Testo unico in materia delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale. <a href=\"#414cf835-d194-444d-bbd1-66f69e18647d-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 2\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"54478f6e-80b5-48ab-a3fd-4daac0161d4c\">Il D.P.R. 22 settembre1988, n. 448, recante: \u201cApprovazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni\u201d. <a href=\"#54478f6e-80b5-48ab-a3fd-4daac0161d4c-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 3\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"e50c2899-b208-4537-b23a-bc9a5a364555\">\u201cGiustizia criminale: retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto\u201d di Silvio Ciappi, Anna Coluccia Franco Angeli, 1997 pag. 79 <a href=\"#e50c2899-b208-4537-b23a-bc9a5a364555-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 4\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"f6203dd6-4a52-4efa-bb21-e9796a646e7e\">Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante: \u201cDelega al Governo per l\u2019efficienza del processo penale, nonch\u00e9 in materia di giustizia ripartiva e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari\u201d, ha esteso l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019istituto ad alcuni reati con pena edittale fino ai sei anni di reclusione, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori.<br> <a href=\"#f6203dd6-4a52-4efa-bb21-e9796a646e7e-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 5\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"d4a67a1b-66af-4d97-b0a6-b942ee2276b7\">11 Uffici interdistrettuali, 18 distrettuali, 45 locali e 11 sedi distaccate.<br> <a href=\"#d4a67a1b-66af-4d97-b0a6-b942ee2276b7-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 6\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"c30867d3-11c8-4467-a097-ffac308f3a8c\">Di cui 16 trattano anche di indicazioni in tema di pene sostitutive <a href=\"#c30867d3-11c8-4467-a097-ffac308f3a8c-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 7\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"3bdc384c-5762-4842-8114-dddbc731c14c\">Tra protocolli sottoscritti ex novo e quelli aggiornati. <a href=\"#3bdc384c-5762-4842-8114-dddbc731c14c-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 8\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"2fac9384-86ea-4eb6-ac74-9e27ed9493e8\">Dati forniti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunit\u00e0 in base all\u2019elaborazione su dati del sistema informativo dell\u2019esecuzione penale esterna (SIEPE).<br> <a href=\"#2fac9384-86ea-4eb6-ac74-9e27ed9493e8-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 9\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"3e5a7fa2-dfb4-4fef-8097-c501033480ee\">Ciarpi M. e Turrini Vita R.\u201d Le<em> <\/em>trasformazioni del <em>probation<\/em> in Europa<em>\u201d <\/em>ed. Laurus Robuffo, febbraio 2015.<br> <a href=\"#3e5a7fa2-dfb4-4fef-8097-c501033480ee-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 10\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>a cura di Antonella Di Spena, Direttore Ufficio III della Direzione generale per l\u2019esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunit\u00e0. Sono passati quasi dieci anni dall\u2019entrata in vigore della legge n. 67, del 28 aprile 2014, recante: \u201cDeleghe al governo in materia di pene detentive&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"[{\"content\":\"In particolare, si vedano la direttiva 2012\/29\/UE, la raccomandazione 99\/19 e la risoluzione 99\/26.\",\"id\":\"b4e87616-0fbb-4441-9d12-b3112b0613b8\"},{\"content\":\"La legge 28 aprile 2014, n. 67 introduce modifiche al codice penale, con la previsione del nuovo istituto agli artt. 168<em>bis<\/em>, 168<em>ter<\/em> e 168<em>quater;<\/em> al codice di procedura penale, con l\u2019introduzione degli artt. 464<em>bis<\/em> e seguenti che regolano le attivit\u00e0 di istruzione del procedimento e del processo, nonch\u00e9 l\u2019art. 567<em>bis<\/em> che indica le modalit\u00e0 di valutazione del periodo di prova; alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; al Testo unico in materia delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale.\",\"id\":\"414cf835-d194-444d-bbd1-66f69e18647d\"},{\"content\":\"Il D.P.R. 22 settembre1988, n. 448, recante: \u201cApprovazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni\u201d.\",\"id\":\"54478f6e-80b5-48ab-a3fd-4daac0161d4c\"},{\"content\":\"\u201cGiustizia criminale: retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto\u201d di Silvio Ciappi, Anna Coluccia Franco Angeli, 1997 pag. 79\",\"id\":\"e50c2899-b208-4537-b23a-bc9a5a364555\"},{\"content\":\"Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante: \u201cDelega al Governo per l\u2019efficienza del processo penale, nonch\u00e9 in materia di giustizia ripartiva e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari\u201d, ha esteso l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019istituto ad alcuni reati con pena edittale fino ai sei anni di reclusione, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori.<br>\",\"id\":\"f6203dd6-4a52-4efa-bb21-e9796a646e7e\"},{\"content\":\"11 Uffici interdistrettuali, 18 distrettuali, 45 locali e 11 sedi distaccate.<br>\",\"id\":\"d4a67a1b-66af-4d97-b0a6-b942ee2276b7\"},{\"content\":\"Di cui 16 trattano anche di indicazioni in tema di pene sostitutive\",\"id\":\"c30867d3-11c8-4467-a097-ffac308f3a8c\"},{\"content\":\"Tra protocolli sottoscritti ex novo e quelli aggiornati.\",\"id\":\"3bdc384c-5762-4842-8114-dddbc731c14c\"},{\"content\":\"Dati forniti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunit\u00e0 in base all\u2019elaborazione su dati del sistema informativo dell\u2019esecuzione penale esterna (SIEPE).<br>\",\"id\":\"2fac9384-86ea-4eb6-ac74-9e27ed9493e8\"},{\"content\":\"Ciarpi M. e Turrini Vita R.\u201d Le<em> <\/em>trasformazioni del <em>probation<\/em> in Europa<em>\u201d <\/em>ed. 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