{"id":14515,"date":"2024-03-26T15:55:27","date_gmt":"2024-03-26T14:55:27","guid":{"rendered":"https:\/\/impronte.eu\/news\/?p=14515"},"modified":"2024-03-26T15:57:09","modified_gmt":"2024-03-26T14:57:09","slug":"limportanza-del-principio-di-sussidiarieta-nella-riforma-del-terzo-settore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/impronte.eu\/news\/limportanza-del-principio-di-sussidiarieta-nella-riforma-del-terzo-settore\/","title":{"rendered":"L\u2019importanza del principio di sussidiarieta\u2019 nella riforma del terzo settore"},"content":{"rendered":"\n<p>Un principio dalle radici antiche che pu\u00f2 aiutare i nuovi bisogni di welfare espressi dalla societ\u00e0 moderna.<\/p>\n\n\n\n<p>di Federico Giannone<br>Presidente della Fondazione Opera Divin Redentore<\/p>\n\n\n\n<p>In occasione dell\u2019entrata in vigore della cosiddetta Riforma del Terzo Settore si \u00e8 sentito parlare spesso di una applicazione riuscita del \u201cprincipio di sussidiariet\u00e0\u201d. Se ne discute il pi\u00f9 delle volte con cognizione di causa, altre volte viene citato in maniera impropria e fuorviante. Per questo pu\u00f2 essere utile inquadrare sinteticamente tale concetto giuridico per poi collegarlo alla Legge delega 106\/2016, quella che definisce il terzo settore come il complesso degli enti privati costituiti con finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attivit\u00e0 di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualit\u00e0 o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con&nbsp; le finalit\u00e0 stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh7-us.googleusercontent.com\/AxYTj-uccVpM_2pjmY6ftxULb9Di-WJJ9yseASFM3x4uQyy5DQgwE3X0eWp9Jj9A8x7AUlea6Di_HQfG4w6I4IpB-K0YieKjkxmXbbndXsCIIfXH3mR_tJWsDQV52WVEdPkTbOxPYsLsgbtO3EihNA\" alt=\"\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Il termine \u00absussidiariet\u00e0\u00bb deriva dal latino \u00absubsidium\u00bb, traducibile con soccorso, riserva e veniva impiegato nel linguaggio militare per indicare le truppe di riserva nell\u2019antica Roma. Successivamente i vocaboli \u00absussidiare\u00bb&nbsp;e \u00absussidio\u00bb&nbsp;sono entrati nella lingua italiana ad evocare, generalmente, l\u2019idea di una funzione ausiliare.<\/p>\n\n\n\n<p>Il concetto di sussidiariet\u00e0 assume poi varie declinazioni dal momento che \u00e8 possibile distinguere tra sussidiariet\u00e0 verticale, orizzontale, positiva e negativa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In sintesi il principio di sussidiariet\u00e0 in senso verticale attiene ai rapporti tra i diversi livelli territoriali di potere, implicando, da un lato, che lo svolgimento di funzioni pubbliche debba essere svolto al livello pi\u00f9 vicino ai cittadini, dall\u2019altro, che tali funzioni vengano attratte dal livello territorialmente superiore solo laddove questo sia in grado di svolgerle meglio di quello di livello inferiore.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal senso questo principio appare relativamente recente per l\u2019ordinamento costituzionale italiano, atteso che vi ha trovato ingresso soltanto con la riforma del Titolo V della parte II Costituzione, nell\u2019articolo 118, modificato dalla L. cost. n. 3\/2001, che al primo comma recita:&nbsp;\u00able funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l\u2019esercizio unitario, siano conferite a Province, Citt\u00e0 metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princ\u00ecpi di sussidiariet\u00e0, differenziazione ed adeguatezza\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto concerne la sussidiariet\u00e0 verticale essa si esplica con riferimento alla distribuzione di competenze amministrative tra diversi livelli istituzionali: in campo sovranazionale attiene al rapporto Unione Europa-Stati membri, mentre sul piano interno tra Stato\u2013Regioni ed autonomie locali. La sussidiariet\u00e0 orizzontale si svolge, invece, all\u2019interno del perimetro tra autorit\u00e0 e libert\u00e0, partendo dal presupposto che alla cura dei bisogni collettivi e delle attivit\u00e0 di interesse generale possano provvedere direttamente i privati cittadini sia come singoli, sia come associati, lasciando ai pubblici poteri un intervento sussidiario di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione.<\/p>\n\n\n\n<p>La direzione positiva della sussidiariet\u00e0 consiste nel dovere dei livelli istituzionali superiori di supplire a quelli inferiori nel caso in cui essi non riescano a garantire il conseguimento di un certo risultato, e nel dovere dei poteri pubblici di intervenire in sostegno della societ\u00e0 civile qualora essa non sia in grado di raggiungere da sola determinati obiettivi di interesse generale. La direzione negativa della sussidiariet\u00e0 afferisce al dovere dei livelli superiori di governo di non sostituirsi a quelli inferiori nell\u2019espletamento di funzioni che possono essere da questi ultimi autonomamente esercitate, oltre che all\u2019analogo dovere delle istituzioni pubbliche di non interferire indebitamente nelle attivit\u00e0 della societ\u00e0 civile.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Il principio di sussidiariet\u00e0 nella dottrina sociale della Chiesa<\/em><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh7-us.googleusercontent.com\/C-pT1Ybyy2sBnDe0gSK-5BvnPWWM1MwbsSo8Lk5j_QSpr_gFpgGLP3OoZ6WmdeGnuAXvvYw9YAQi5TJs5wcQ380laR7NlxUenz02jtFyD1HJnx7mytwx8zFXeafDFE3r3c-HXW9RDbMTKqJdkCTlGQ\" alt=\"\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Vale la pena di ricordare che il concetto di sussidiariet\u00e0 orizzontale venne per la prima volta formulato in maniera chiara dalla dottrina sociale della Chiesa nelle encicliche&nbsp;Rerum novarum&nbsp;del 1891 e&nbsp;Quadragesimo anno&nbsp;del 1931. Secondo tale principio, una societ\u00e0 di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una societ\u00e0 di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessit\u00e0 e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune\u201d (Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1883). In altre parole, le istituzioni sociali dovrebbero essere il pi\u00f9 piccole possibile ma abbastanza grandi da poter difendere il bene comune. La difesa nazionale, ad esempio, spetta al Governo, perch\u00e9 non potrebbe essere gestita facilmente a un livello inferiore. Dall\u2019altro lato, uno Stato federale fondato sul welfare che cerca di far fronte a tutte le necessit\u00e0 umane a livello macrocosmico \u00e8 un esempio di violazione del principio di sussidiariet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio di sussidiariet\u00e0 vede anche implicati due principi cardine dell\u2019ordinamento costituzionale: la tutela che l\u2019articolo 2 accorda alle formazioni sociali ed il principio di uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell\u2019articolo 3.<\/p>\n\n\n\n<p>In base all\u2019articolo 2 della Costituzione \u00abla Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell\u2019uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalit\u00e0, e richiede l\u2019adempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale\u00bb.&nbsp; Tale norma viene spesso considerata quale premessa del principio di sussidiariet\u00e0 orizzontale costituzionalmente riconosciuto, in quanto l\u2019appartenenza ad una comunit\u00e0 porta con s\u00e9 diritti ai quali si accompagnano anche dei doveri, nell\u2019ambito di un rapporto collaborativo con le amministrazioni per la soluzione di problemi di interesse generale. L\u2019articolo 3, dopo aver sancito al primo comma che \u00abtutti i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali\u00bb (cd. principio di eguaglianza formale), al comma secondo stabilisce che&nbsp;\u00ab\u00e8 compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese\u00bb&nbsp;(cd. principio di eguaglianza sostanziale).<\/p>\n\n\n\n<p><em>Tratti essenziali della riforma del Terzo Settore<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Dati questi presupposti si capisce come il principio di sussidiariet\u00e0 trovi un ulteriore spazio di azione nella Legge di riforma del terzo settore che norma in un solo testo tutte le tipologie di organizzazioni denominate \u201centi del Terzo settore (Ets)\u201d. Nasce, cos\u00ec, una definizione comune per soggetti diversi, dalle piccole organizzazioni, le reti nazionali, dalle cooperative sociali agli enti filantropici. Si tratta di associazioni, fondazioni o altri enti di carattere privato diverso dalla societ\u00e0, che svolgono una o pi\u00f9&nbsp;attivit\u00e0 di interesse generale&nbsp; in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualit\u00e0 o di produzione o scambio di beni o servizi, accomunati dall\u2019iscrizione al&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.cantiereterzosettore.it\/riforma\/vita-associativa\/runts-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore\">registro unico nazionale del terzo settore (Runts)<\/a>&nbsp;e&nbsp;che perseguono&nbsp;finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale senza scopo di lucro. Le tipologie previste sono sette: organizzazioni di volontariato (Odv); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali); enti filantropici; reti associative; societ\u00e0 di mutuo soccorso; altri enti. Viene definito un confine preciso, quindi, che lascia fuori soggetti come le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Al centro del terzo settore vi \u00e8 lo svolgimento di&nbsp;attivit\u00e0 di interesse generale con un elenco che mette ordine nelle attivit\u00e0 consuete del non profit (dalla sanit\u00e0 all\u2019assistenza, dall\u2019istruzione all\u2019ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalit\u00e0, commercio equo ecc.). Il&nbsp;registro unico nazionale del terzo settore&nbsp;(Runts) sostituisce i registri territoriali, ha sede presso il Ministero delle Politiche sociali ma viene gestito e aggiornato a livello regionale. La legge prevede la costituzione del&nbsp;Consiglio nazionale del Terzo settore, un organismo di una trentina di componenti&nbsp; che rappresenta l\u2019organo consultivo per l\u2019armonizzazione legislativa dell\u2019intera materia, e la&nbsp;Cabina di regia, con funzione di coordinamento delle politiche di governo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il&nbsp; ruolo del&nbsp;volontariato&nbsp;negli Ets \u00e8 centrale&nbsp; e diventa elemento caratterizzante di tutto il sistema. Un intero capitolo del codice del terzo settore \u00e8 dedicato proprio alla sua promozione, un impegno per tutta la societ\u00e0 a partire dalla pubblica amministrazione. Diventare Ets implica il rispetto di una serie di&nbsp;obblighi&nbsp;su democrazia interna, trasparenza, rapporti di lavoro, assicurazione dei volontari, destinazione di eventuali utili, a fronte di esenzioni e vantaggi economici e fiscali, anche sotto forma di incentivi.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Viene riconosciuto e normato anche il&nbsp;rapporto tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore, coinvolgendo attivamente quest\u2019ultimi nella programmazione e nella gestione di servizi. Beni mobili e immobili, inoltre, possono essere ceduti senza oneri alle associazioni per manifestazioni o in comodato d\u2019uso gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione. La riforma riconosce e potenzia il ruolo del&nbsp;Centri di servizio per il volontariato (Csv)&nbsp;che diventano 49 e allargano la propria platea di riferimento offrendo servizi a tutti i \u201cvolontari negli Enti del Terzo settore\u201d, e non pi\u00f9 solo con quelli delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 266\/91. Viene poi&nbsp; rilanciato il ruolo strategico delle&nbsp;imprese sociali, ribadendo l\u2019importanza del Terzo settore quale motore strategico di una nuova economia, responsabile e solidale. Nuove regole anche per il&nbsp;5 per mille, storico strumento di sostegno del non profit, che si apre a tutti gli enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale, snellendo alcune procedure burocratiche, accelerandone i tempi di erogazione e modificandone le soglie minime. Infine il&nbsp;Servizio civile diventa universale&nbsp;con un apposito decreto, riorganizzato nella sua governance, rappresentanza, sistema di finanziamento e organizzazione e&nbsp; per il finanziamento delle attivit\u00e0 degli enti del terzo settore utilizzando risorse private \u00e8 stata creata la Fondazione Italia Sociale.<\/p>\n\n\n\n<p>Da tutti questi elementi si comprende come il principio di sussidiariet\u00e0 stia trovando nuovi e concreti spazi nel nostro ordinamento giuridico e come possa diventare un utile strumento per dare una risposta alla crisi economica del mondo Occidentale, all\u2019invecchiamento della popolazione e alla sostenibilit\u00e0 del Welfare State.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>ANCONELLI M., SARUIS T., MICHIARA P. (2018), Un lungo &#8220;travaglio&#8221; istituzionale: sussidiariet\u00e0 e dimensione territoriale del welfare, in Autonomie locali e servizi sociali, 1, p. 3 ss.;<\/p>\n\n\n\n<p>BRIGANTI R. (2018), La Riforma della disciplina del \u201cTerzo settore\u201d tra sussidiariet\u00e0 orizzontale e impresa sociale, in Notariato, 5, p.1 ss.;<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019ATENA A. (1997), Il principio di sussidiariet\u00e0 nella Costituzione italiana, in Riv. it. dir. pubbl. com., p. 603<\/p>\n\n\n\n<p>MASSA PINTO I. (2003), Il principio di sussidiariet\u00e0. Profili storici e costituzionali, Jovene, Napoli;<\/p>\n\n\n\n<p>SANCHINI F. (2021), Profili costituzionali del Terzo settore, Giuffr\u00e8, Milano;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un principio dalle radici antiche che pu\u00f2 aiutare i nuovi bisogni di welfare espressi dalla societ\u00e0 moderna. di Federico GiannonePresidente della Fondazione Opera Divin Redentore In occasione dell\u2019entrata in vigore della cosiddetta Riforma del Terzo Settore si \u00e8 sentito parlare spesso di una applicazione riuscita del \u201cprincipio di sussidiariet\u00e0\u201d. 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