Fisco, quando rottamare non serve
(come individuare i debiti non dovuti prima di pagare)
A tutti, almeno una volta, è capitato di vedersi recapitare una cartella esattoriale (comunemente chiamato ruolo esattoriale), per una multa, oppure un tributo comunale, Iva da versare oppure una differenza Irpef, e di non sapere o semmai avere il dubbio se la somma intimata sia davvero un debito e, quel che conta, se sia dovuto.
Tra proroghe di Governo e annunci giornalistici si riapre la stagione dei debiti fiscali. Occasione propizia per fare chiarezza sulle verifiche preliminari da eseguire sia prima di aderire alla prossima (se confermata) attuazione della rottamazione, sia prima di procedere al pagamento dei crediti ingiunti non solo dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (per quel che riguarda i tributi statali ed i contributi previdenziali), ma anche da altri enti incaricati della riscossione (per quel che riguarda i tributi locali –semplificativamente: tassa sui rifiuti, IMU, bollo auto, multe) a persone fisiche ed aziende.
Non è raro, infatti, che l’intimazione a pagare o, peggio, una procedura esecutiva (a titolo esemplificativo: il fermo amministrativo, il pignoramento dello stipendio o della pensione ed il pignoramento immobiliare), siano avviate dagli enti incaricati della riscossione per crediti non più esigibili (vale a dire, crediti non più richiedibili), e questo perché o in relazione a tali crediti l’ente impositore (ad esempio, l’Agenzia delle Entrate – che, si badi, non è l’Agenzia delle Entrate Riscossione! – il Comune, la Regione, l’Inps, l’Inail), non ha più il potere, perché decaduto o perché i crediti in questione sono prescritti, in quanto notificati oltre i termini di legge.
Poiché chi fa valere un diritto di credito ha l’obbligo di provare l’esistenza dello stesso (e, quindi, che sussistono i presupposti di forma e di sostanza per esigerlo) e poiché questo principio non ammette eccezioni, è buona norma per il contribuente intimato (ed a volte anche pressato) al pagamento, procedere, al fine di tutelare il proprio diritto di difesa ed al fine di capire se ciò che gli viene richiesto sia realmente dovuto, ricostruire la procedura seguita dall’agente della riscossione, onde verificare la correttezza della stessa e, soprattutto, il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione, vale a dire dei termini entro i quali l’ente impositore della riscossione può contestare e richiedere il pagamento del presunto credito.
La parità nella relazione tra Pubblica Amministrazione (demandata ad enti privati, ma che riscuotono entrate di enti pubblici territoriali, come i Comuni e le Regioni) e Contribuenti e Cittadini nasce da qui, e chi viene intimato al pagamento ha il diritto, insieme all’opportunità, di valutare preliminarmente la meritevolezza e l’attualità della pretesa tributaria.
I nostri approfondimenti forniscono, quindi, informazioni dirette ad attivare procedure capaci di confrontare la posizione debitoria ingiunta dal Fisco con quella attuale del Contribuente, per giungere alla posizione giuridicamente effettiva e, quindi, dovuta.
La “Giustizia Rapida” attiva procedure di Giustizia Convenzionale, come l’istanza di accesso agli atti, la procedura di mediazione civile e tributaria. L’istanza in autotutela, la proposta di conciliazione da attuare nell’ordinecorretto, in modo tale non solo da verificare se il credito richiesto siaeffettivamente dovuto, ma anche da giungere, se possibile, ad una risoluzione non giudiziale (cioè, senza ricorrere in giudizio) della questione, con probabilerisparmio economico e di tempo.
Procedure di legge, quelle ricordate, meno note e alternative al processo,attivate spesso anche con l’ausilio di strumenti tecnologici “Tools” introdottipiù diffusamente nel periodo “Covid” ed oggi conosciute ai più anche se nonancora di uso comune, messi a disposizione del Cittadino Digitale, (postacertificata, spid e firma digitale, posta elettronica ordinaria, numero di telefonocellulare).
Ma anche per attivare tali strumenti di Giustizia Convenzionale, èfondamentale per il Contribuente agire con tempestività, a seguito delricevimento della notifica di un atto della riscossione, così da evitare diperdere la possibilità di verificare se la richiesta sia legittima: in altritermini, di incorrere in preclusioni.
Se è stata notificata un’intimazione di pagamento, un preavviso di fermo, un pignoramento presso terzi, un preavviso di iscrizione ipotecaria e se si vuole: verificare se sussiste il debito e, soprattutto, se questo è esigibile; capire se ci si può difendere e come; se si vuole verificare la propria esposizione debitoria “attiva” pendente con l’Agenzia delle Entrate Riscossione prima di decidere se aderire alla prossima rottamazione o verificare la propria esposizione debitoria pendente presso altri enti della riscossione è possibile tramite: info@studiocontino.eu
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